Art. 5.

      1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
      2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nelle case da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.